Autori: 66 | Articoli: 264

 

Accedi Diventa un autore!

Login

Username *
Password *
Ricordami

Registrati

I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori.
Nome e cognome *
Username *
Password *
Verifica password *
Email *
Verifica email *
Captcha *

Chi siamoWhere  |  L'ideale  |  GovernanceVision  |  Partner  | Autori  

libreria giurisprudenza

11 Mag 2016

Il fanciullo: parametro prioritario nel T.U. immigrazione

Scritto da

Il preminente interesse del fanciullo come parametro prioritario nell’interpretazione del T.U. immigrazione: nuovo bilanciamento con la tutela dell’interesse pubblico al controllo del fenomeno dell’immigrazione?

Una breve analisi della decisione del Tribunale per i minorenni di Bari n. 4537 del 2011 che riporta quanto in verità già affermato nel comma 3 dell’art. 28 del T. U. immigrazione il quale recita che “in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176”.

La decisione del Tribunale barese così riporta :“nel catalogo dei diritti riconosciuti al minore vi è senz’altro il diritto ad essere allevato e a non essere separato dai propri genitori (art. 9). Dunque, non vi è alcun elemento letterale per ritenere che l’interesse pubblico alla regolamentazione dell’immigrazione sia da stimarsi prevalente rispetto all’interesse del minore, anche non sussistendo situazioni eccezionali, a non essere privato dei suoi genitori. Anzi, l’interesse del minore è indicato, proprio nel testo unico sull’immigrazione, quale parametro prioritario per l’interpretazione dell’intero sistema di regole sul fenomeno dell’immigrazione. Del resto, se così non fosse, la norma interna sarebbe contrastante con quella convenzione internazionale nonché con quelle costituzionali, che recepiscono quelle convenzionali internazionali

E' pur vero che deve essere comunque valutata la situazione nel suo concreto la quale, unitamente al rilascio di un’autorizzazione temporanea a permanere sul suolo italiano, potrebbe vedere il contemperamento tra il diritto del minore a non essere separato dai suoi genitori e la tutela dell’interesse pubblico al controllo del fenomeno dell’immigrazione. Da qui pare chiaro, con ciò rimettendo alla valutazione prudente del Giudice, che un genitore disattento e noncurante non verrà considerato come elemento di particolare rilievo o significato per il figlio minorenne. Al contrario“un genitore che eserciti adeguatamente il suo ruolo e che tenti di integrarsi nella società italiana rispettandone le leggi, potrà essere autorizzato ex art. 31 comma 3 a permanere in Italia per un periodo limitato di tempo in modo tale da consentirgli di regolarizzare la sua posizione e tutelare in tal modo i figli minori”.

Carlotta Toschi

Avvocato in Bologna, si occupa prevalentemente di diritto penale ed è cultrice di diritto europeo dell'immigrazione presso la facoltà di Giurisprudenza, università di Modena - Reggio Emilia.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

inglese francese  spagnola  tedesca  portoghese  norvegese  albanese  mandarino  cantonese  giapponese  arabo  russia  coreasud  coreanord
Chi siamo | Autori