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libreria giurisprudenza

17 Ott 2016

Sicurezza sugli impianti da sci: norme basilari per gli sport invernali

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La normativa prevista dalla legge n. 363 del 24 dicembre 2003, entrata in vigore a partire dal 2004 ha introdotto norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.

Fra le novità, vi era l'obbligo per i minori di 14 anni di indossare un casco protettivo, l'obbligo di moderare la velocità nei tratti a visuale non libera, in caso di nebbia, foschia, scarsa visibilità o affollamento, nelle strettoie nonchè (finalmente) una compiuta regolamentazione della precedenza e del sorpasso sulle piste e l'obbligo di prestare l'assistenza allo sciatore in difficoltà. Le normali regole di prudenza sono, per questa particolare disciplina sportiva, ovviamente, implicite nel nostro codice civile nonchè nella legge sopra segnalata. Vediamone insieme alcune.

Lo sciatore proveniente da monte deve tenere una condotta che gli consenta di evitare collisioni con lo sciatore a valle. L'atleta è tenuto a moderare la propria velocità sempre mantenendosi a distanza da chi lo precede, rallentando, altresì, la marcia ove opportuno e in prossimità di fine discesa. In caso di incidente, può accadere, tra sciatori, si applicano le norme del codice civile circa la responsabilità extra contrattuale ex art. 2043 c.c. (non si potrà applicare la disciplina prevista per le autovetture, invece, siccome lo sci non è annoverato tra i veicoli movimentabili soggetti a quella disciplina specifica del codice della strada ex art. 2054 c.c.) e non vi sarà alcun tipo di presunzione di responsabilità a carico di uno sciatore o dell'altro (così già Cass. 9.4.2013 n. 9456, Tribunale Trento 10.9.2014, Tribunale Trento 8.6.2015). Deve osservarsi, infatti, che l’art. 19 della legge n. 363/2003, ha introdotto il principio secondo cui, nel caso di scontro fra sciatori si presume, sino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

Per quanto concerne, invece, la responsabilità del gestore dell'impianto sciistico, su di esso grava il c.d. obbligo di garanzia e cioè una funzione di controllo determinata dall'esistenza della pista di sci (potenziale fonte di pericolo) con consequenziale necessità di tutela dei beni giuridici in essa presenti. Tra cui rientrano per certo gli sciatori! Il gestore, pertanto, dovrà, brevemente, segnalare le piste e le loro particolari difficoltà e, per l'effetto, rimuovere gli ostacoli presenti, chiudere le piste / impianti ove particolari condizioni non consentano di svolgere attività sportiva in sicurezza.

Esulano dalla responsabilità i casi in cui vi siano ostacoli e pericoli visibili e ben previsti a bordo della pista, per esempio gli alberi posti a lato, non rispondendo il gestore neppure in caso in cui la condotta pericolosa e imprudente dello sportivo abbia cagionato a lui stesso un danno. In caso di responsabilità, comunque, il risarcimento comprenderà sia il danno non patrimoniale che patrimoniale e quindi sia i costi di spese mediche affrontate, il costo delle attrezzature danneggiate, sia il danno alla salute e il danno morale.

Carlotta Toschi

Avvocato in Bologna, si occupa prevalentemente di diritto penale ed è cultrice di diritto europeo dell'immigrazione presso la facoltà di Giurisprudenza, università di Modena - Reggio Emilia.

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