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libreria giurisprudenza

13 Lug 2016

Legge di stabilità: nuove istruzioni per il patrocinio a spese dello stato

Scritto da

La Legge di Stabilità 2016, tra le altre, ha introdotto novità in punto di patrocinio a spese dello Stato.

1) La Legge n. 208/2015 ha modificato le tempistiche di presentazione dell’istanza ­ e di liquidazione ­dei compensi con norma contenuta nel comma 783 del suo unico articolo, aggiungendo all’articolo 83 del D.p.r. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), il comma 3­bis, per cui “Il decreto di pagamento è emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.

Si introduce una importante innovazione per le liquidazioni in favore dei difensori delle Parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. In precedenza, gli Avvocati delle Parti ammesse al beneficio avanzavano la richiesta di pagamento ­ allegando una nota ­ spese ­ solo dopo la conclusione del processo ed il Giudice provvedeva alla pronuncia del relativo decreto, spesso anche a distanza di tempo.

Ora, il comma 3­bis dell’art. 83 del D.p.r. n. 115/2002 sembrerebbe non consentire più la sussistenza di una diversa tempistica tra la conclusione del giudizio e l’emissione del provvedimento giudiziale che liquida i compensi e, per l'effetto, parrebbe non più ammesso neppure avanzare la richiesta di liquidazione quando il processo è stato definito. I Giudice, in tal caso, dovrebbe dichiarare inammissibile, in quanto e pertanto tardiva, l’istanza proposta dopo il deposito del provvedimento che chiude la fase processuale a cui si riferisce la richiesta.

Manca, ancora ad oggi, un pronunciamento univoco sul punto.

2) Con la Legge 28.12.2015 n. 208 (in G.U. n. 302 del 30.12.2015), è prevista, per il difensore, la possibilità di compensare la propria parcella e il proprio onorario, come liquidati dal Giudice, con ogni importo e tassa dovuta allo Stato.

Nel dettaglio, l’art. 1, comma 778, della L. n. 208/2015, stabilisce che, a partire dall’anno 2016, i soggetti che vantano crediti per in particolare spese, diritti e onorari di avvocato, sorti per l'effetto dell' assistenza e difesa dei non abbienti e di cui al D.p.r. 30.5.2002, n. 115, sono ammessi, ove richiesto espressamente, alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, sia pure con alcune limitazioni di tipo quantitativo.

Pertanto, è consentita la compensazione di questi ultimi con quanto dai medesimi soggetti dovuto all’Erario per ogni imposta e tassa, compresa l’I.V.A., mediante una cessione, anche eventualmente parziale, dei predetti crediti, entro un tetto massimo che è pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’I.V.A. e del contributo previdenziale per gli Avvocati.

E’ bene chiarire, però, che la normativa prevede la compensazione come “possibilità” e "facoltà" e, dunque, non vi è alcuna previsione di automatismo, soprattutto perché tale modalità costituisce forma di pagamento alternativo di tasse, imposte o contributi previdenziali; un pagamento che, in questo caso, verrebbe effettuato, non con il versamento del dovuto, ma con la cessione di crediti derivanti dalla liquidazione dei compensi.

Dette cessioni sono esenti da ogni imposta di registro o di bollo. I crediti, però, per essere ceduti o compensati, dovranno essere fondati su un decreto di pagamento divenuto definitivo e irrevocabile (avverso il quale, pertanto, non sia più proponibile opposizione alcuna e ciò ai sensi dell’art. 170 del Testo Unico sulle spese di giustizia).

Carlotta Toschi

Avvocato in Bologna, si occupa prevalentemente di diritto penale ed è cultrice di diritto europeo dell'immigrazione presso la facoltà di Giurisprudenza, università di Modena - Reggio Emilia.

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