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libreria giurisprudenza

29 Nov 2020

Il diritto d'autore nella didattica a distanza

Scritto da

Il diritto d’autore, con l’evoluzione delle telecomunicazioni, è stato oggetto di numerosi aggiornamenti; ciò a cui si è assistito negli ultimi anni è una crescente curiosità sui temi del diritto d’autore e del diritto delle comunicazioni in generale, questo fenomeno può essere definito come la conseguenza dell’impatto che ha avuto il nuovo modo di comunicare, insegnare, pubblicizzare, fare informazione derivante dalla rivoluzione digitale e telematica.

In un periodo delicato come quello che il nostro Paese sta attraversando, anche le modalità di insegnamento all’interno dei vari istituti scolastici, si sono dovute adattare alle esigenze di continuità, affinché il diritto all’istruzione potesse essere garantito anche mediante la didattica a distanza. Proprio nel contesto della didattica a distanza si inserisce il tema del diritto d’autore, ma prima di addentrarci nella connessione tra questi due elementi, si ritiene necessaria una breve premessa normativa.

Premessa normativa

Il testo legislativo di riferimento a tutt’oggi è la Legge n. 633/1941 (LDA ovvero Legge Diritto Autore), essa ha subito numerosi interventi di riforma nel corso degli anni. Il diritto d’autore o copyright, attiene alla sfera delle opere dell’ingegno ed il titolare dei diritti è l’autore, esso li acquisisce automaticamente con la creazione dell’opera, i requisiti per la tutelabiltà si possono riassumere nel carattere creativo (originalità e novità) e durano fino a 70 anni dalla morte dell’autore, non vi sono costi. Nella terminologia comune, si tende ad usare indifferentemente “diritto d’autore” o “copyright”, ma in realtà esiste una differenza sostanziale tra i due concetti. Innanzitutto vi è una differenza semantica insita nelle due diverse espressioni. “Copyright” significa letteralmente “diritto di copia” e si riferisce strettamente al diritto di produrre e distribuire copie di un’opera. “Diritto d’autore” è un concetto più ampio di quello di copyright e comprende tutti i diritti (morali e patrimoniali) riconosciuti agli autori di opere dell’ingegno. L’idea di copyright nasce nell’Inghilterra del primo 1700 in piena rivoluzione industriale, mentre l’idea di diritto d’autore nasce verso la fine dello stesso secolo sull’onda delle innovazioni culturali portate dalla Rivoluzione francese. Da lì si può capire come mai nei paesi toccati dal dominio napoleonico e dalle relative riforme (tra cui appunto l’Italia) si è sempre parlato più propriamente di “droit d’auteur” mentre nei paesi del Commonwealth britannico (tra cui gli Stati Uniti) si è sempre parlato di “copyright” (e non di “author’s right”). Al di là dell’aspetto storico-filosofico, ciò ha delle implicazioni anche più strettamente giuridiche. Il diritto d’autore, in quanto fascio di diritti soggettivi a tutela dell’attività creativa dell’autore, prevede una serie di diritti più strettamente legati alla sfera personale dell’autore (i cosiddetti “diritti morali”) che invece non sono contemplati nel copyright anglo-americano.

Tutela giuridica

L’esigenza di una tutela giuridica inizia ad essere percepita solo in epoca moderna, con l’avvento della stampa a livello industriale. Infatti per i primi decenni di vita la stampa rimase comunque una sorta di procedimento artigianale e i libri così prodotti risultavano veri e propri beni di lusso, rari e sempre riservati a pochi eletti. Con la diffusione della stampa come procedimento industriale, invece, si iniziò a capire di poter riprodurre le opere letterarie in serie, riducendo di molto i costi fissi di produzione. Il libro divenne via via un oggetto sempre più comune e destinato ad una diffusione “di massa”. È in questa fase che inizia a definirsi la compagine soggettiva classica del diritto d’autore, nella quale c’è l’autore (cui spetta l’ideazione dell’opera e la sua estrinsecazione), l’editore (cui spetta la trasformazione dell’opera in bene di mercato, la produzione industriale delle copie e la loro commercializzazione) e il fruitore dell’opera (cui spetta la chiusura di questa ideale catena, con l’acquisto e l’utilizzo degli esemplari dell’opera). Fra questi soggetti cominciarono ad instaurarsi rapporti di rilevanza giuridica, Da qui l’idea di creare un “diritto d’autore”, cioè una serie di prerogative attribuite per legge all’autore di un’opera fra cui principalmente il diritto di sfruttamento esclusivo dell’opera. È grazie a queste nuove norme che l’autore può decidere che cosa fare della propria opera e a chi cedere lo sfruttamento della stessa; ed è grazie a queste norme che la situazione prima descritta si riequilibra, poiché l’editore dovrà in qualche modo sempre tener conto delle prerogative dell’autore (che rimane il detentore originario dei diritti in questione). Lo strumento giuridico con cui si è attuato questo incentivo è legato tecnicamente al concetto di “diritto esclusivo”, che a sua volta deriva dalla locuzione latina ius excludendi alios. Si indica così la possibilità di escludere altri dall’esercizio di un diritto, che può essere dunque esercitato “esclusivamente” dal soggetto titolare.

immagine fatta

L’era digitale

Con lo sviluppo della digitalizzazione, anche in ambito scolastico, la linea di confine tra lecito ed illecito utilizzo delle opere dell’ingegno altrui è breve. Da questa considerazione discerne una regola aurea per coloro che vogliono utilizzare opere creative esistenti, che potremmo enunciare così: se l’opera non l’ho creata io, allora l’avrà creata qualcun altro e, quindi, qualcun altro deterrà i diritti d’autore su di essa. Al di là del fatto che ci sia una nota sul copyright, dunque, devo astenermi da qualsivoglia utilizzo e devo chiedere uno specifico permesso al titolare, a meno che io sia sicuro che questi diritti siano scaduti, che si tratti di un caso di “libera utilizzazione” consentito espressamente dalla legge (in alcuni casi, per effetto di una precisa disposizione di legge, le opere dell’ingegno sono fin dall’origine prive di tutela; possiamo parlare di “public domain by law”) o che l’opera sia rilasciata con una licenza di libero utilizzo. Si può quindi affermare che il copyright è un sistema “closed by default”, in cui la tutela è la regola e il libero utilizzo è l’eccezione. Alcuni ordinamenti giuridici contemplano il principio secondo cui il diritto d’autore debba farsi da parte quando le opere tutelate vengano utilizzate in contesti che non possono creare un concreto danno agli interessi commerciali dei titolari dei diritti; o più in generale in quei casi in cui l’interesse pubblico alla diffusione dell’informazione e della conoscenza debba prevalere sull’interesse privato alla tutela esclusiva di un’opera. In alcuni ordinamenti si parla di “fair use”, in altri di “fair dealing”, in altri ancora di “libere utilizzazioni” o “eccezioni al diritto d’autore” (come nel caso italiano). Le principali eccezioni al diritto d’autore previste dalla legge italiana sono disciplinate dagli articoli dal 65 al 71-quinquies (LDA 633/1941) e rappresentano un elenco tendenzialmente chiuso; ciò implica che non è possibile farne interpretazioni molto estensive e vanno sempre comunque considerate come fattispecie eccezionali. In questa sede, invitiamo a dedicare particolare attenzione all’articolo 68 e all’articolo 70 (LDA). Il primo definisce libera “la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico”; e definisce libera anche “la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto”; e infine si occupa della fotocopia fatta invece dai singoli utilizzatori, la quale deve rimanere nei limiti del 15% del volume o fascicolo. Tuttavia, la norma più centrale per le libere utilizzazioni in campo didattico e scientifico è l’articolo 70, al quale nel 2008 è stato aggiunto un nuovo comma 1bis appositamente pensato per le nuove frontiere della comunicazione digitale e telematica. Nello specifico è dunque consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Sono inoltre consentiti il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

In conclusione, per non ledere i diritti tutelati dalla legge ed al contempo consentire il godimento di altri diritti, come il diritto all’istruzione, è sempre opportuno tenere presente la normativa che regola il diritto d’autore, infatti oltre ai casi di libera utilizzazione previsti dalla legge sul diritto d’autore, già sopracitati, può succedere che sia lo stesso titolare dei diritti a preferire che la sua opera circoli libera da alcuni dei principali vincoli del copyright. In tal caso egli può ricorrere all’applicazione di apposite licenze d’uso ispirate al modello che comunemente viene chiamato open content o copyleft, di cui le licenze Creative Commons rappresentano l’estrinsecazione più nota. Attualmente le licenze Creative Commons sono sei e prendono il nome dalle clausole in esse contenute: Attribuzione; Attribuzione – Condividi allo stesso modo; Attribuzione – Non opere derivate; Attribuzione – Non commerciale; Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo; Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate.

 

Bibliografia

DE SANCTIS V., Manuale del nuovo diritto d'autore, Editoriale Scientifica, 2012.
PASCUZZI G. e CASO R. (a cura di), I diritti sulle opere digitali.
Copyright statiunitense e diritto d'autore italiano
, Padova, CEDAM, 2002.
PASCUZZI G., Il diritto dell'era digitale, Bologna, Il Mulino, 2010.

 

 

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