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libreria giurisprudenza

27 Lug 2018

Sindrome da alienazione parentale: realtà o fantasia?

Scritto da

La sindrome da alienazione genitoriale è tristemente nota e meglio conosciuta come P.A.S. ovvero Parental Alienation Syndrome e vede quale scopritore il Dottor R.A. Gardner che, già nel lontano 1985, fornì una sua prima definizione.

La Corte Europea dei diritti dell"uomo di Strasburgo ha condannato l'Italia per violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Nel famoso procedimento Affaire Cincimino c. Italie (Requete n° 68884/13) Arret Strasbourg 28 avril si legge "La valutazione dell"inadeguatezza di un genitore si deve attestare su elementi attuali e concreti".

In Italia, riprende il tema la motivazione della sentenza della Cassazione n.6919/2016, che rileva come tra i requisiti di idoneità genitoriale ricopre importanza particolare quella capacità di garantire la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, al fine di tutelare in maniera effettiva ed adeguata il diritto del minore alla bigenitorialità e ad una sua sana ed equilibrata crescita psicofisica. E' chiaro che è importante, per la prole, poter intrattenere sereni rapporti costanti e significativi con entrambe le figure genitoriali questo nell'ottica del cosiddetto best interest of the children.

In sede di giurisprudenza di merito, e ancor più di recente, rammentiamo la sentenza emessa il 18.10.17, dal Tribunale di Cosenza, in merito a un caso di alienazione parentale, all'interno di un procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In tal caso, il rifiuto opposto dal minore, nei confronti di uno dei due genitori, era causato da interferenze poste in essere da un coniuge nei confronti del figlio. Le condotte di manipolazione venivano poste in essere attraverso la classica attività di denigrazione ed annullamento della figura genitoriale: attraverso tali condotte, come effettivamente emerge nel testo della sentenza, si favoriva il processo di alienazione parentale con una condotta passiva, tanto da indurre il figlio a disagio psichico, all'ansia, alla rabbia e all'aggressività nonchè a difficoltà affettivo – relazionali.

La psicologia e la giurisprudenza hanno trattato spesso il tema della genitorialità negata posta in essere attraverso comportamenti denigratori e manipolativi di un genitore nei confronti dell'altro. Spesso accade che tali comportamenti siano posti in essere prevalentemente dal genitore collocatario.

Ma tali atteggiamenti, che non devono assolutamente essere caldeggiati, allontanano il minore (che ha diritto alla bigenitorialità) dall'altro generando, attraverso la rottura, angoscia e crisi di identità e, cosa parimenti importante, generano nel genitore oggetto di PAS, stati di frustrazione e senso di impotenza e di impunità della quale, spesso e volentieri, gode il genitore che mette in essere tali comportamenti.

Accade, a volte, che i Magistrati non prendano particolarmente sul serio le "lamentele" del genitore oggetto di Pas e, sovente, consentono ai minori di decidere di respingere totalmente il genitore alienato che rimane vittima ed ostaggio.

Qual'è, quindi, l'atteggiamento corretto, da parte del Giudicante?

La Corte di Cassazione si è espressa a riguardo con la sentenza numero 6919/2016. Occasione in cui ha precisato che, in casi difficili come quando si tratta di alienazione genitoriale, il giudice dovrà accertare la veridicità dei comportamenti denunciati attraverso l'utilizzo di tutti i mezzi comuni di prova, incluse le presunzioni.

Dovrà quindi motivare adeguatamente le proprie conclusioni, senza aderire in maniera acritica alle conclusioni rese dal consulente tecnico. Omettere qualsiasi motivazione circa le ragioni del rifiuto del minore, nei confronti di un genitore, non è corretto e bisognerà, quindi, verificare, concretamente, l'esistenza dei comportamenti denunciati.

PAS

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Carlotta Toschi

Avvocato in Bologna, si occupa prevalentemente di diritto penale ed è cultrice di diritto europeo dell'immigrazione presso la facoltà di Giurisprudenza, università di Modena - Reggio Emilia.

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